Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto Attuativo della c.d. Tobin Tax, introdotta dalla Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) contenuto nel D.M. 21 febbraio 2013 del MEF*
Questo il testo del Decreto:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2013 Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilita'
2013) - imposta sulle transazioni finanziarie. (13A01834)
(GU n.50 del 28-2-2013)
Titolo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013);
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n.
228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato
art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE e la
direttiva 2000/12/CE e che abroga la direttiva 93/22/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10
agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di
investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del
mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e
le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva;
Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008,
concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;
Visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a
taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura
del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);
Visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione
del testo del Codice Civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente le disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 520F;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria;
Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;
Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 16190 del
29 ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491
a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai medesimi effetti si intendono per:
a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di societa'
appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale
e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti
amministrativi o patrimoniali: societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni e societa' europee di cui al regolamento (CE)
n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di societa'
cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo
non preveda l'applicazione della disciplina delle societa' a
responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, del
codice civile;
d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari
di cui all'art. 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da
societa' di cui alla precedente lettera c), che attribuiscono
particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di
soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del
titolare ai risultati della societa' o di alcuni suoi rami di
attivita', inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo
affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lettera e), del
medesimo codice;
e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e
gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o
strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera
d), emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato;
f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione:
i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, cosi' come individuati
nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet
dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le finalita' di cui al
paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della
Commissione, del 10 agosto 2006, purche' istituiti in Stati e
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si
applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente
funzionanti ed autorizzati da un'Autorita' pubblica nazionale e
sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti
dalla Consob ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, purche'
istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato
decreto ministeriale.
Titolo II
Azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all'imposta
Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione
1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della
proprieta' delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato. A tal fine
la residenza e' determinata sulla base della sede legale. L'imposta
si applica, altresi', al trasferimento della proprieta' dei titoli
rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente
del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.
2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento
della proprieta' di azioni o quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di societa' di
investimento a capitale variabile.
Art. 3
Trasferimento della proprieta'
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il
trasferimento della proprieta' per le operazioni relative ad azioni,
strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi
ad un sistema di gestione accentrata, si considera avvenuto alla data
di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intende
quella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del
regolamento della relativa operazione. In alternativa, il
responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, puo'
assumere per data dell'operazione la data di liquidazione
contrattualmente prevista.
2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il
trasferimento della proprieta' coincide con il momento in cui si
verifica l'effetto traslativo.
3. Ai fini del comma 491, si considera, altresi', trasferimento
della proprieta' di azioni o di altri strumenti finanziari
partecipativi quello derivante dalla conversione di obbligazioni,
nonche' quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle
obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.
Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della
proprieta' coincide con la data di efficacia della conversione, dello
scambio o del rimborso.
4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agiscono
in nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di
proprieta' solo nei confronti del soggetto per conto del quale il
trasferimento e' effettuato.
Art. 4
Valore della transazione
1. Il valore della transazione di cui al comma 491 e' determinato
sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato
per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli
oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative
allo stesso strumento finanziario. Al calcolo del saldo netto
provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui all'art.
19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto,
prioritariamente, in modo separato, degli acquisti e delle vendite
effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di
negoziazione, e di quelli effettuati al di fuori dei predetti
mercati. La base imponibile dell'imposta e' pari al numero dei titoli
derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti cosi'
ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti
effettuati nella giornata di riferimento.
2. Per prezzo di acquisto si intende:
a) in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per
l'acquisizione del titolo;
b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento
degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il
valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai
sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR;
c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con
azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o
strumenti finanziari di cui al comma 492, il valore indicato nel
prospetto di emissione;
d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente
stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del
comma 4, dell'art. 9, del TUIR.
3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli
acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli
articoli 15 e 16.
4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui
piu' transazioni tramite diversi intermediari, puo' essere calcolato
un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi
relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne
faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario
responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la
facolta' di non aderire alla richiesta del contribuente. Il
responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo puo'
richiedere alla societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80
del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In tal
caso, la societa' di gestione accentrata comunica all'intermediario
responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto
tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario
del saldo netto e' subordinata all'adesione degli intermediari
coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delle
informazioni necessarie ai fini del calcolo.
5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari
partecipativi e titoli rappresentativi denominati in valute diverse
dall'euro, la base imponibile e' determinata con riferimento al
cambio effettivamente applicato alla transazione per le operazioni
aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base imponibile e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione
del sito internet della Banca Centrale Europea
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno dell'acquisto.
Art. 5
Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il
trasferimento della proprieta' delle azioni, degli strumenti
partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla
residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
Art. 6
Aliquota di imposta
1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprieta' di cui
al comma 491 e' pari allo 0,2 per cento del valore della transazione
ed e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono a seguito
di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel
caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e
titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario
finanziario che si interponga tra le parti della transazione
acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un
sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni
di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantita'
complessiva e data di regolamento.
2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.
3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra
acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota
d'imposta e' pari alla media delle aliquote ponderate per il numero
dei titoli acquistati.
4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n.
1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal
mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai
mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione
quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle
concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing
network, indipendentemente dalle modalita' di assolvimento degli
obblighi di trasparenza post negoziale.
5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e
titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli
strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di
imposta pari allo 0,2 per cento.
Titolo III
Strumenti derivati e altri valori mobiliari
Art. 7
Ambito oggettivo di applicazione
1. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su:
a) strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3,
del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di
fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore
dipenda prevalentemente da uno o piu' di tali strumenti finanziari;
b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e
d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportano
un regolamento in contanti determinato con riferimento
prevalentemente ad uno o piu' titoli di cui al comma 491.
2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma
precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o
il valore di riferimento sia composto per piu' del 50 per cento dal
valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato alla
data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari
di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data
di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi.
Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati
da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo
precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si
riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la
componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata
da titoli diversi da azioni di societa' ed altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario.
Art. 8
Conclusione dell'operazione
1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori
mobiliari di cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al
momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come
momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e
come momento di trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari.
Per modifica del contratto si intende una variazione del valore
nozionale, delle parti o della scadenza. Qualora il valore nozionale
subisca una modifica in aumento, in modo automatico e non
discrezionale, in base a previsione definita nel contratto, l'imposta
sara' applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al
fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto
il trasferimento della titolarita' dei valori mobiliari, si fa
riferimento a quanto disposto dall'art. 3.
Art. 9
Valore nozionale
1. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione
dell'imposta, per valore nozionale dell'operazione si intende:
1) per i contratti futures su indici, trattati su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di
contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base
ai quali e' quotato il contratto per il valore assegnato al punto
indice;
2) per i contratti futures su azioni, trattati su mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di
contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la
dimensione del contratto standard;
3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti
standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso
in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice;
4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati
o sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti
standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio)
moltiplicato per la dimensione del contratto standard;
5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto
per la sottoscrizione del contratto;
6) per i contratti a termine (forward), qualora il sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra
il valore unitario a termine dell'indice e il numero di unita'
dell'indice cui si riferisce il contratto; qualora il sottostante
sia, anche indirettamente, costituito da azioni, il numero di azioni
moltiplicato per il prezzo a termine;
7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in base al
quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa
dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione;
8) per i contratti finanziari differenziali, il valore
dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i
profitti o le perdite del contratto;
9) per i warrants, il numero di warrants acquistati,
sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o
vendita;
10) per i covered warrants, il numero di covered warrants
acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o
vendita;
11) per i certificates, il numero di certificates acquistati o
venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;
12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti
determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti,
indici o misure, l'ammontare in base al quale vengono determinati i
flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico
dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo;
13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la
somma dei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono
il contratto o titolo in esame.
2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del
presente articolo, risulti amplificato a causa della struttura
dell'operazione, va rilevato il valore nozionale effettivo, pari al
valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicato per
l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di
riferimento variabile, deve essere considerato il valore di
riferimento alla data in cui l'operazione e' conclusa.
3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'art. 7,
diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), 10) e 11) del
presente articolo, sia rappresentato anche da strumenti diversi da
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi,
ai fini del presente comma si considera solo il valore nozionale
delle medesime azioni, strumenti e titoli.
4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'art. 7 denominati
in valute diverse dall'euro, la base imponibile e' determinata con
riferimento al cambio effettivamente applicato alle operazioni aventi
regolamento in Euro; negli altri casi, la base imponibile e'
determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione
del sito internet della Banca Centrale Europea
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html)
relativo al giorno della conclusione dell'operazione.
5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondo
le regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della
misura dell'imposta il valore medesimo si presume pari a due milioni
di euro.
Art. 10
Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta nella misura stabilita dall'art. 11 da
ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti
finanziari ed i valori mobiliari di cui all'art. 7, indipendentemente
dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle
operazioni.
Art. 11
Misura dell'imposta
1. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 e' determinata
nella misura stabilita nella tabella 3 allegata alla legge 24
dicembre 2012, n. 228, ed e' ridotta ad 1/5 per le operazioni che
avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione. Tale riduzione opera anche nel caso di acquisto degli
strumenti e dei valori mobiliari di cui all'art. 7, tramite
l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le
parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un
mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione,
sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia
coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e data di regolamento.
Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad
operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CE n.
1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate
operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi
multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli
intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di
internalizzazione e nei cosiddetti crossing network.
2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente e'
riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul
sito internet dell'Autorita' Europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza
da parte dell'Autorita' pubblica nazionale.
Titolo IV
Operazioni ad alta frequenza
Art. 12
Ambito oggettivo di applicazione
1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative
alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli
rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'art. 7 da chiunque
emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, che
abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti
finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda
prevalentemente da uno o piu' strumenti di tali finanziari, da
chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma 491,
indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano ad
alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le
seguenti caratteristiche:
a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in
maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed
alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad
esclusione di quelli utilizzati:
1) per lo svolgimento dell'attivita' di market making di cui al
comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini
immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati
all'attivita' di market making come definita all'art. 16, comma 3,
lettera a);
2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al
fine di rispettare le regole di best execution previste dall'art. 21
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in
tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti
dalla normativa estera;
b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
Tale intervallo e' calcolato come tempo intercorrente tra
l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva
modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso
algoritmo.
2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati
regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati
dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.
Art. 13
Applicazione dell'imposta
1. L'imposta e' calcolata giornalmente ed e' dovuta qualora il
rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli
ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini
immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con
riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si
considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro
l'intervallo di mezzo secondo come definito nell'art. 12. L'imposta
si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli
ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per
cento.
2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titoli
rappresentativi nonche' per i valori mobiliari di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), il rapporto indicato al comma precedente e'
calcolato sulla base del numero dei titoli inclusi nei singoli ordini
immessi, modificati, o cancellati. L'imposta si applica al prodotto
del numero dei titoli eccedenti la soglia indicata al comma 1 per il
prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto, vendita o modifica
per lo specifico strumento finanziario nella giornata di
negoziazione.
3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, comma
1, lettera a), il rapporto di cui al comma precedente e' calcolato
sulla base del numero dei contratti standard inclusi nei singoli
ordini immessi, modificati o cancellati. L'imposta si applica al
prodotto del numero dei contratti standard eccedenti la soglia di cui
al comma 1 per il controvalore medio ponderato degli ordini di
acquisto, vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario
nella giornata di negoziazione. Per controvalore si intende, nel caso
di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il
numero delle azioni che compongono il contratto standard, negli altri
casi, il controvalore nozionale del contratto standard.
Art. 14
Soggetto passivo
1. L'imposta e' dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi
indicati all'art. 12, immette gli ordini di acquisto e vendita e le
connesse modifiche e cancellazioni di cui all'articolo precedente.
Titolo V
Disposizioni comuni
Art. 15
Esclusioni dall'imposta
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai
commi 491 e 492, le seguenti operazioni:
a) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 o il mutamento della titolarita' dei contratti e dei valori
mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione
o donazione;
b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
c) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti
di cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, ivi
incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte
dell'emittente;
d) l'acquisto della proprieta' di azioni di nuova emissione anche
qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o
dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualita' di
socio, ovvero costituisca una modalita' di regolamento delle
operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge;
e) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a
seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di
vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto
di rivendita, o di un'operazione di «buy-sell back» o di «sell-buy
back». E' altresi' escluso il trasferimento di proprieta' dei
suddetti strumenti nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria
derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia
finanziaria trasferisce la piena proprieta' della garanzia
finanziaria al beneficiario di quest'ultima, allo scopo di assicurare
l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o di
assisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della
garanzia. In tali ipotesi, l'imposta si applica qualora il
trasferimento della proprieta' divenga definitivo, ovvero nei casi di
escussione della garanzia (sia che avvenga per vendita dei titoli o
per appropriazione degli stessi), compensazione della garanzia con
l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per
estinguere l'obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione
che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprieta'.
Le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari
partecipativi, o altri trasferimenti temporanei che non comportano
trasferimento di proprieta' sono del pari esclusi dall'applicazione
dell'imposta;
f) il trasferimento di proprieta' di azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle
societa' indicate nella lista di cui all'art. 17, anche qualora
costituisca una modalita' di regolamento delle operazioni di cui al
comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che avvengano
al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione;
g) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra societa'
fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359,
commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono
controllate dalla stessa societa';
h) il trasferimento di proprieta' degli strumenti di cui al comma
491 o il mutamento della titolarita' dei contratti e dei valori
mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di
ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del
Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonche' le fusioni e scissioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio;
i) il trasferimento di proprieta' di titoli rappresentativi di
azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da societa' di cui
all'art. 17 del presente decreto.
2. L'imposta non si applica altresi':
a) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un
intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi
come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo
all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due
transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantita' complessiva e
data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad
esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario
finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia
alle proprie obbligazioni;
b) agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle
operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si
interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalita' di
compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal
fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai
sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio
del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti
finanziari con finalita' di compensazione e garanzia; per i Paesi nei
quali non e' in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad
equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorita'
pubblica nazionale, purche' istituiti in Stati e territori inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.
168-bis del TUIR.
Art. 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492:
a) le operazioni che hanno come controparte:
1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la
Comunita' europea dell'energia atomica;
2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui
privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, ovvero la Banca
centrale europea e la Banca europea per gli investimenti;
3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e
le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali di altri Stati;
4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere data notizia dei
predetti accordi;
b) i trasferimenti di proprieta' e le operazioni aventi ad
oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati
come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del
TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo,
redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte
dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB
n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la
prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1,
comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come etici o socialmente
responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, quando dal relativo
contratto concluso con il cliente risultino le informazioni
aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato
con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive
modificazioni.
2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta non
e' dovuta da alcuna delle controparti.
3. Sono altresi' esenti da imposta:
a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di
supporto agli scambi come definita nell'art. 2, paragrafo 1, lettera
k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio
del 14 marzo 2012 nonche' dal documento ESMA/2013/158 " Final Report
on Guidelines on the exemption for market making activities and
primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the
European Parliament and the Council on short selling and certain
aspects of Credit Default Swaps" del 1° febbraio 2013, a condizione
che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attivita' sia stato
ammesso dall'autorita' individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8 del
predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista dall'art. 17,
paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non e'
direttamente applicabile il suddetto Regolamento 236/2012, in
mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al precedente periodo,
il soggetto che agisce nell'ambito dell'attivita' di supporto agli
scambi e' ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia
provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalita'
che saranno previste con provvedimento del predetto organo; il
soggetto richiedente dovra' comunque dimostrare che rispetta i
requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento
e dalle suddette linee guida;
b) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di
sostegno alla liquidita' nel quadro delle prassi di mercato ammesse,
accettate dalla autorita' dei mercati finanziari della direttiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003
e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La
disapplicazione dell'imposta e' limitata esclusivamente alle
operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attivita' sopra
descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che
effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492 ha
stipulato un contratto direttamente con la societa' emittente del
titolo.
4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione e' riconosciuta
esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attivita' di
supporto agli scambi e sostegno alla liquidita' ivi indicate e
limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle
predette attivita'; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla
controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494,
primo periodo.
5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi
pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE
ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del
TUIR, nonche' alle altre forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica,
altresi', in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai
fondi di cui al periodo precedente.
Art. 17
Individuazione delle societa' emittenti con capitalizzazione media
inferiore a 500 milioni di euro
1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle societa'
che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 491,
ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
2. Le societa' residenti nel territorio dello Stato che rispettano
il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono
negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale
di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una
comunicazione scritta attestante il valore della propria
capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione
rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione
se piu' rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi.
In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione
nella lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello
per il quale e' possibile calcolare una capitalizzazione media per il
mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una
capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al
comma 491, ultimo periodo.
3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi
precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e
pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni
anno, la lista delle societa' residenti nel territorio dello Stato ai
fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il
primo anno di applicazione la lista delle societa' di cui al periodo
precedente e' allegata al presente decreto per quanto riguarda le
societa' i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato
italiano; per le societa' di cui al comma 2 del presente articolo, la
comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro
il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste
ultime societa' verra' emessa entro il 1° marzo 2012 da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle
capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi
medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione
con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono
coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio,
nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi
sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle
negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata con riferimento
all'ultimo mese disponibile. Qualora la societa' emittente abbia piu'
categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme
delle categorie.
Art. 18
Indeducibilita' dell'imposta
1. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai
fini delle imposte sui redditi, ivi incluse le imposte sostitutive
delle medesime, nonche' ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
Art. 19
Versamento dell'imposta
1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le
societa' fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18
del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 491, 492 e 495, nonche' i notai che intervengano nella
formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime
operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente.
2. L'imposta e' versata:
a) per i trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' come determinato ai sensi dell'art. 3;
b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici
del mese successivo a quello della conclusione del contratto come
determinato ai sensi dell'art. 8;
c) per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno
sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio
dell'ordine annullato o modificato.
3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono
nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso
in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le
ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate
all'art. 16.
4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu'
soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta e' versata da
colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte
finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la
controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non
localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il
medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti
localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore
accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero
dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che a
qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si
considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali
dell'ordine di esecuzione.
5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente
gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di
cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle
escluse ed esenti, nei termini e con le modalita' stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite
le modalita' per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi
strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono avvalersi della
Societa' di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF per il
versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal fine,
conferiscono alla suddetta Societa' apposita delega ed inviano alla
medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta,
necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi
obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque
responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi
strumentali. La Societa' di Gestione Accentrata riceve la provvista
dai soggetti di cui al comma 494 e provvede al versamento
dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data
dell'operazione; il versamento relativo alle operazioni del mese di
novembre e' effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre e i
soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di cui al
quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno
lavorativo antecedente la predetta data.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di
importo inferiore a cinquanta euro.
7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che
intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile
organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del TUIR, adempiono
agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la
stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli obblighi
derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli
altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i
soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi
termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente,
per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.
8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello
relativo al versamento dell'imposta, devono essere adempiuti
direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla
presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi
secondo modalita' che saranno definite con Provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 20
Applicazione delle sanzioni
1. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento
dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei
confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche
del pagamento dell'imposta.
In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta
salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria di procedere al
recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti
del contribuente.
2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto
della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5,
si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 21
Applicazione dell'imposta nell'anno 2013
1. L'imposta sul trasferimento della proprieta' di azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' di titoli
rappresentativi dei predetti strumenti e il trasferimento di
proprieta' di azioni che avvenga anche per effetto della conversione
di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di cui al
comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1°
marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio.
2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma
495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli
ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013.
3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai
contratti sottoscritti, negoziati, o modificati ovvero ai valori
mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013.
4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma
495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di
cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1°
luglio 2013.
5. L'imposta di cui al comma 491 e' fissata, per il 2013, nella
misura dello 0,22 per cento. L'aliquota e' ridotta allo 0,12 per
cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione.
6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai
trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari
partecipativi, nonche' titoli rappresentativi, effettuati fino alla
fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto, e' versata entro il 16 luglio 2013.
Art. 22
Rimborsi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di rimborso dell'imposta indebitamente versata
anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in maniera univoca,
che la medesima operazione e' stata assoggettata all'imposta piu' di
una volta.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli
Questi gli articoli della legge di stabilità (l. 228/2012) sulla tobin tax:
art. 1 [..]
491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota. dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.
492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo. di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari. di cui al comma 492, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500.
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.
495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.
498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita' per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
* I testi normativi hanno carattere meramente illustrativo. Per i testi ufficiali si rinvia alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana